Difesa nel procedimento penale

Lo studio legale rappresenta gli imputati nei procedimenti penali.

Il diritto alla difesa dell’imputato è parte integrante e tradizionale del diritto a un processo giusto. Il diritto alla difesa può essere inteso come un diritto specifico, o un insieme di diritti, garantiti alle persone nei confronti delle quali si svolge un procedimento penale, in particolare all’imputato.

La natura fondamentale del diritto alla difesa è confermata dal fatto che è stato tradizionalmente garantito a livello costituzionale, così come nel quadro degli strumenti giuridici internazionali che regolano la questione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con in testa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il diritto alla difesa è specificato a livello nazionale dalla legislazione penale pertinente, in particolare dal Codice di procedura penale, attraverso una specificazione più dettagliata dei diritti concessi alle persone contro le quali viene avviato un procedimento penale, in particolare l’imputato e il suo difensore.

Uno strumento molto importante per l’esercizio del diritto alla difesa di una persona contro cui è in corso un procedimento penale è la difesa da parte di un avvocato. Un processo giusto richiede che la persona contro cui è in corso il procedimento penale, in particolare l’imputato, possa intervenire nel procedimento attraverso il difensore, grazie alle possibilità di cui dispone, in particolare la possibilità di una gestione esperta (professionale) del caso, l’organizzazione della difesa, il sostegno all’imputato nei momenti di difficoltà, il controllo delle condizioni di detenzione e la supervisione della legalità delle azioni delle autorità competenti in materia penale.

Il diritto a un processo giusto gioca un ruolo fondamentale in una società democratica; l’avvocato difensore facilita la realizzazione del diritto a un processo giusto e dei diritti delle persone contro le quali si svolge il procedimento penale.

Solo un avvocato può essere difensore in un procedimento penale. Il diritto all’assistenza legale da parte di un difensore si esercita mediante la sua scelta o nomina. L’imputato può scegliere lui stesso un difensore o, se non si avvale di questo diritto, può sceglierlo un suo parente diretto, un fratello, un genitore adottivo, un adottante, un coniuge, un partner, un compagno In caso di difesa obbligatoria, ossia se l’imputato non ha un difensore nei casi in cui è tenuto ad averne uno, gliene viene nominato uno; il presidente della Camera nomina il difensore e il giudice nei procedimenti preliminari. Tuttavia, l’imputato può scegliere un avvocato diverso da quello nominato o scelto dall’avente diritto.

La nomina di un difensore al di là dell’ambito della difesa obbligatoria può avvenire anche nel caso di un imputato che ha diritto a una difesa gratuita o a tariffa ridotta. Se l’imputato dimostra di non avere mezzi sufficienti per pagare le spese di difesa, il Presidente della Camera e il giudice nel procedimento istruttorio possono decidere che ha diritto a una difesa gratuita o a tariffa ridotta, ovvero, se dalle prove risulta che l’imputato non ha mezzi sufficienti per pagare le spese di difesa, se è necessario tutelare i diritti dell’imputato, il Presidente della Camera e il giudice – nel procedimento istruttorio su istanza del pubblico ministero (anche senza l’istanza dell’imputato) – decidere in merito al diritto a una difesa gratuita o ridotta. Se all’imputato viene riconosciuto il diritto a una difesa gratuita o a tariffa ridotta e l’imputato chiede la nomina di un difensore, quest’ultimo viene nominato senza indugio.

Il difensore – scelto o nominato – è tenuto a fornire all’imputato la necessaria assistenza legale, a utilizzare efficacemente i mezzi e i metodi di difesa previsti dalla legge per difendere i suoi interessi e, in particolare, a impegnarsi affinché i fatti che scagionano o attenuano l’imputato siano adeguatamente e tempestivamente chiariti nel corso del procedimento.

Nell’ambito della difesa, il difensore (già nel corso del procedimento istruttorio) ha il diritto di presentare istanze per conto dell’imputato, di presentare richieste e ricorsi per suo conto e di partecipare agli atti istruttori prescritti, di porre domande agli interrogati e di sollevare obiezioni sulle modalità di svolgimento dell’atto. Il difensore ha, di norma, il diritto di ispezionare e prendere estratti e appunti dai fascicoli e di fare copie dei fascicoli e di parti di essi. Il difensore ha inoltre il diritto di esaminare i fascicoli e di formulare suggerimenti per il completamento dell’indagine entro un termine ragionevole, al termine dell’indagine. Il difensore ha il diritto di porre domande a coloro che sono stati interrogati nell’udienza principale, di proporre mezzi di prove e di chiedere l’autorizzazione ad assumere prove, in particolare l’esame di un testimone o di un esperto, e ha anche il diritto di fare un’arringa finale.