Il nostro studio legale è pronto a fornirvi assistenza e rappresentanza legale per rivendicare il risarcimento di danni materiali e morali causati da eventi dannosi, ad esempio nei seguenti casi:
1. risarcimento per infortuni sul lavoro o malattie professionali (danni alla salute o alla proprietà causati a un dipendente a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale)
La responsabilità del datore di lavoro per i danni materiali e morali causati a un dipendente in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale è una delle tipologie di responsabilità esistenti all’interno del più ampio istituto della responsabilità del datore di lavoro per i danni causati a un dipendente. La responsabilità del datore di lavoro per i danni causati ai dipendenti in caso di infortuni e malattie professionali è una “responsabilità di risultato”, in cui non è richiesta né la colpa del datore di lavoro né la violazione di un obbligo legale per stabilire la responsabilità.
Affinché la responsabilità del datore di lavoro per i danni materiali e morali causati a un dipendente da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale sia soddisfatta, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
(a) l’esistenza di un evento dannoso da parte del dipendente, ossia il subire un infortunio sul lavoro o la scoperta di una malattia professionale;
(b) la nascita di un danno materiale o morale da parte del dipendente;
(c) un nesso causale tra l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, da un lato, e la nascita di un danno materiale o morale da parte del dipendente, dall’altro.
Tuttavia, il datore di lavoro può esimersi – in tutto o almeno in parte – dalla responsabilità per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale (ovvero dall’obbligo di risarcire il danno materiale o morale) nei casi previsti dalla legge.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto – nell’ambito di altri tipi di responsabilità – a risarcire il dipendente per i danni subiti da quest’ultimo nello svolgimento delle prestazioni lavorative o in diretta connessione con esse, per violazione degli obblighi di legge o per comportamento deliberato contrario ai buoni costumi (cosiddetta responsabilità generale), nonché per i danni subiti dal dipendente nel corso della prevenzione di un danno che minaccia il datore di lavoro o di un pericolo per la vita o la salute e per i danni subiti dal dipendente agli oggetti depositati.
2. danni causati dal dipendente al datore di lavoro
Il dipendente è responsabile anche dei danni causati al datore di lavoro. La responsabilità del dipendente per i danni causati al datore di lavoro è un cosiddetto rapporto di responsabilità soggettiva; l’elemento della colpa, ossia una violazione colposa del dovere da parte del dipendente, è sempre richiesto per la soddisfazione degli elementi di ciascun tipo di responsabilità del dipendente per i danni causati al datore di lavoro. La responsabilità del dipendente per i danni è quindi la cosiddetta responsabilità per colpa.
Il dipendente è tenuto a risarcire il datore di lavoro per i danni causati dalla sua violazione colposa dei doveri nello svolgimento delle prestazioni lavorative o in diretta connessione con esse (si tratta della cosiddetta responsabilità generale), nonché in caso di mancato adempimento dell’obbligo di prevenire i danni, così come in caso di responsabilità per l’ammanco di valori affidati, di cui il dipendente è tenuto a rendere conto o di responsabilità per la perdita di cose affidate.
3. risarcimento per incidenti stradali (danni alla salute o alle proprietà causati da un incidente stradale)
Chiunque abbia subito danni materiali o morali a causa di un incidente stradale, in particolare danni alla salute o alla proprietà, ha diritto a un risarcimento. A seconda delle circostanze e della natura dell’incidente, la richiesta di risarcimento può essere perseguita in procedimento civile, amministrativo o penale.
4. danni causati da un reato
La persona offesa, cioè la persona che è stata danneggiata da un reato, che ha subito un danno materiale o morale, o la persona a spese della quale l’autore del reato si è arricchito con il reato, ha diritto a un risarcimento da parte dell’autore del reato. Tuttavia, non è parte offesa la persona che, pur sentendosi moralmente o comunque danneggiata dal reato, abbia subito un danno non causato dalla colpa dell’autore del reato o non causalmente collegato al reato.
Uno dei diritti della persona offesa nel procedimento penale è la possibilità di proporre che il tribunale, nella sentenza di condanna, imponga all’imputato l’obbligo di risarcire in denaro il danno materiale o morale (che è stato causato alla persona offesa dal reato), o di consegnare l’arricchimento ingiustificato ottenuto dal reato (dall’imputato), a spese della persona offesa. La persona offesa ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno materiale o morale o la restituzione dell’arricchimento ingiustificato al di fuori del procedimento penale, nell’ambito di un procedimento civile o di un procedimento dinanzi a un’altra autorità competente, ad esempio se il tribunale rinvia la persona lesa (con tutta o parte della richiesta) a un procedimento civile o a un procedimento dinanzi a un’altra autorità competente.
5. Diritti dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo significativo del volo
Secondo la legislazione europea o il diritto dell’UE, i passeggeri hanno diritto all’assistenza e al risarcimento da parte del vettore aereo in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo significativo del volo. Ciò include, ad esempio, il diritto al rimborso del prezzo di acquisto del biglietto o a un volo alternativo verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili, a pasti e bevande in misura proporzionale al tempo di attesa, a una sistemazione in albergo se si rende necessario un soggiorno di una o più notti, al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione e a un risarcimento forfettario a seconda della durata del volo.
Per maggiori dettagli sulle condizioni delle singole richieste di risarcimento o nell’ambito delle vostre richieste di risarcimento, nonché per altre questioni correlate, vi invitiamo a contattarci.